Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
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Bialetti Store S.r.l.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001
Coccaglio, 27 luglio 2023
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
INDICE
PARTE GENERALE ___________________________________________________________________ 5
1. LA NORMATIVA___________________________________________________________________ 6
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 ______________________________________ 6
1.2 I REATI _______________________________________________________________________ 7
1.3 REATI COMMESSI ALL’ESTERO______________________________________________________ 16
1.4. LE SANZIONI PREVISTE __________________________________________________________ 16
1.5. DELITTI TENTATI ______________________________________________________________ 19
1.6. LA COLPEVOLEZZA DELL’ENTE _____________________________________________________ 20
1.7 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA___________________________________________________ 21
2. IL MODELLO_____________________________________________________________________ 22
2.1 SCOPO DEL MODELLO ___________________________________________________________ 22
2.2 RISCHIO ACCETTABILE ___________________________________________________________ 22
2.3 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO ________________________________________________ 23
2.4 ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO _____________________________________________ 27
2.5 L’ADOZIONE DEL MODELLO NELL’AMBITO DEL GRUPPO ___________________________________ 28
2.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ___________________________________________________ 29
2.7 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO ________________________________________ 29
2.8 MODELLO E CODICE ETICO _______________________________________________________ 30
3. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE “RISCHIO-REATO”_____________ 30
4. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO ___________ 32
5. ORGANISMO DI VIGILANZA _____________________________________________________ 35
5.1 IDENTIFICAZIONE E NOMINA_______________________________________________________ 35
5.2 REVOCA E SOSTITUZIONE_________________________________________________________ 37
5.3 REQUISITI____________________________________________________________________ 38
5.4 FUNZIONI E POTERI _____________________________________________________________ 38
5.5 MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI _________________________ 40
5.6 ALTRE ATTIVITÀ________________________________________________________________ 41
6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE__________________________ 41
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO ________ 41
7.1 OBBLIGHI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA __________________________________ 41
7.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
_______________________________________________________________________________ 43
7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI ____________________________ 43
8. SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA _________________________________ 43
8.1 OBBLGHI DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA ________________________________ 43
9. SISTEMA DISCIPLINARE_________________________________________________________ 44
9.1 PRINCIPI GENERALI _____________________________________________________________ 44
9.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI E DIRIGENTI__________________________________ 45
9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI _______________________________________ 46
9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI ________________________________________________ 47
9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E PARTNER ____________________________________ 47
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9.6 MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E VERSO CHI EFFETTUA CON
DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE __________________________________________ 47
10. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE __________________ 48
10.1 SELEZIONE __________________________________________________________________ 48
10.2 INFORMAZIONE _______________________________________________________________ 48
10.3 FORMAZIONE_________________________________________________________________ 49
11. SELEZIONE E INFORMATIVA FORNITORI _______________________________________ 50
11.1 SELEZIONE __________________________________________________________________ 50
11.2 INFORMATIVA ________________________________________________________________ 50
12. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO ________________________________________ 51
PARTE SPECIALE___________________________________________________________________ 54
1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE __________________________________________ 55
2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI ________ 55
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE ____________ 57
4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO ____________________________________________________ 57
4.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI ______________________________________________ 57
4.1.1 Attività sensibili alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea e
l’amministrazione della giustizia ___________________________________________________ 58
4.1.2 Attività sensibili alla commissione dei reati societari _____________________________ 65
4.1.2.1 Attività sensibili alla commissione dei delitti di corruzione e istigazione alla corruzione
tra privati ______________________________________________________________________ 65
4.1.2.2 Attività sensibili alla commissione degli altri reati societari ______________________ 67
4.1.3 Attività sensibili alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro ____________________________________________________________ 70
4.1.4 Attività sensibili alla commissione dei delitti in tema ricettazione, riciclaggio, impiego di
denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio di cui all’art. 25 octies
_______________________________________________________________________________ 73
4.1.5. Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento
diversi dai contanti di cui all’art. 25 octies.1 _________________________________________ 77
4.1.6 Attività sensibili alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati 78
4.1.7 Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore
di cui all’art. 25 novies, alla commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all’art. 25 bis e dei
delitti contro l’industria ed il commercio di cui all’art. 25 bis.1__________________________ 80
4.1.8 Attività sensibili alla alla commissione dei reati di criminalità organizzata con particolare
riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale,
nonché dei reati transnazionali richiamati dalla legge 16 Marzo 2006 n. 146 ____________ 82
4.1.9 Attività sensibili alla commissione dei reati ambientali di cui all’art. 25 undecies _____ 84
4.1.10 Attività sensibili rispetto ai delitti in materia di immigrazione e condizione dello
straniero di cui all’art. 25-duodecies________________________________________________ 87
4.1.11 Attività sensibili rispetto ai delitti contro la personalità individuale di cui all’art. 25-
quinquies_______________________________________________________________________ 88
4.1.12 Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all’art. 25- quinquiesdecies 89
4.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI ______________________________________________ 91
4.2.1 Attività Sensibile: B.01.B – Acquisizione e Gestione contributi e finanziamenti pubblici 92
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4.2.2 Attività Sensibili: B.02.A – Selezione dei fornitori e approvvigionamento di beni e servizi;
B.02.B – Assegnazione e Gestione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali e
S.02.A – Gestione rapporti infragruppo _____________________________________________ 94
4.2.3 Attività Sensibile: B.03.C – Richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, licenze,
concessioni e dichiarazioni di conformità ____________________________________________ 97
4.2.4 Attività Sensibile: B.05.B – Gestione delle attività di vendita e S.02.A – Gestione rapporti
infragruppo_____________________________________________________________________ 99
4.2.5 Attività Sensibile: B.05.B – Gestione delle risorse finanziarie _____________________ 100
4.2.6 Attività Sensibile: S.02.E – Redazione del bilancio d’esercizio_____________________ 103
4.2.7 Attività Sensibile: S.02.F – Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l’amministrazione
tributaria ______________________________________________________________________ 105
4.2.8 Attività Sensibile: S.04.B – Selezione e Gestione del personale ___________________ 107
4.2.9 Attività Sensibile: S.04.F – Gestione delle note spese ___________________________ 109
4.2.10 Attività Sensibile: S.06.D – Gestione degli omaggi _____________________________ 110
4.2.11 Attività Sensibile: S.07.A – Gestione degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza
sul luogo di lavoro e dei relativi rapporti con Enti Pubblici ____________________________ 111
4.2.12 Attività Sensibile: S.07.C – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le
Autorità di vigilanza, anche in occasione di verifiche e visite ispettive __________________ 117
6. ALLEGATI ______________________________________________________________________ 122
ALL. 01: APPROFONDIMENTO SUI REATI ________________________________________________ 122
ALL. 02: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI___________________ 122
ALL. 03: ILLUSTRAZIONE DEI DRIVER CON CUI È STATA REALIZZATA LA MAPPATURA ________________ 122
ALL. 04: CODICE ETICO AZIENDALE ___________________________________________________ 122
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Parte Generale
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1. LA NORMATIVA
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
Il Decreto Legislativo n. 231/2001, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n.
300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di
attribuzione.
Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle
persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:
1) Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari
della Comunità Europea;
2) Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità
Europea o degli Stati membri;
3) Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità
amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti
(da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e
commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella
della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.
L’art. 5 del suddetto decreto ritiene l’ente responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso1
;
b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di
cui sopra2
.
Gli elementi costitutivi dell’interesse e del vantaggio dell’ente, contemplati nell’art. 5, quali
criteri di ascrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza
alternativa e significati diversi. L’interesse esprime la direzione finalistica della condotta
delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva ex ante (“a monte”
dell’evento): l’interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto,
trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per
l’Ente, senza richiedere che l’utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il
1 A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il
Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l’amministratore di fatto
o il socio unico che si occupa della gestione.
2 Devono considerarsi “sottoposti” agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l’ente. Pertanto, oltre ai
lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia
o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e
senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento),
ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.
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risultato materiale dell’azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere
conseguito dall’Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è
dunque verificabile solo ex post.
L’inclusione all’interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 undecies), ha posto
un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell’evento, tipica degli illeciti colposi,
e il finalismo sotteso al concetto di “interesse” dell’ente.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa
“nell’ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen”, hanno chiarito che “nei reati
colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti
alla condotta e non all’esito antigiuridico”. Viene chiarito che tale soluzione “non determina
alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla
violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse
dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. […] Tale soluzione
interpretativa […] si limita ad adattare l’originario criterio d’imputazione al mutato quadro
di riferimento, senza che i criteri d’ascrizione ne siano alterati. L’adeguamento riguarda solo
l’oggetto della valutazione che, coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità
alla diversa conformazione dell’illecito. […] E’ ben possibile che l’agente violi
consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza
volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente”.
L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di
terzi.
La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione
degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni,
quelle certamente più gravose per l’ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali
la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di
finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
1.2 I REATI
Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti
tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il
patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea, (b) reati in tema di
falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento, c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e
istigazione alla corruzione tra privati), (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione
dell’ordine democratico , (e) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (f) reati
contro la personalità individuale, (g) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni
privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni
privilegiate e di manipolazione di mercato, (h) delitti commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, (i) ricettazione,
riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio,
(j) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (k) reati transnazionali,
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(l) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (m) delitti in materia di violazione del
diritto di autore, (n) delitti contro l’industria e commercio, (o) delitti di criminalità
organizzata, (p) delitti contro l’amministrazione della giustizia, (q) reati ambientali, r) delitti
in materia di immigrazione e condizione dello straniero, (s) delitti in tema di razzismo e
xenofobia; (t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di
scommessa e gioch’ d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (u) reati tributari;
(v) reati di contrabbando; w) delitti contro il patrimonio culturale; x) riciclaggio dei beni
culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
Nello specifico i reati, dettagliati nell’allegato 1, cui si applica la disciplina sono i seguenti:
a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O
DELL’UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):
1) malversazione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di altro ente pubblico o
dell’Unione Europea;
2) indebita percezione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di altro ente
pubblico o dell’Unione Europea;
3) frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato o di altro ente pubblico
o dell’Unione Europea;
4) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea;
5) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello
Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea;
6) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione
Europea;
7) frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
8) peculato in danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea;
9) peculato mediante profitto dell’errore altrui in danno degli interessi finanziari
dell’Unione Europea;
10) concussione;
11) corruzione per l’esercizio della funzione;
12) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
13) corruzione in atti giudiziari;
14)induzione indebita a dare o promettere utilità;
15) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
16)istigazione alla corruzione;
17) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti
internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee
parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri;
18) abuso d’ufficio in danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea;
19)traffico di influenze illecite.
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b) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):
1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate;
2) alterazione di monete;
3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo;
7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni;
10)introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
c) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):
1) false comunicazioni sociali;
2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
4) falso in prospetto3
;
5) impedito controllo4;
6) formazione fittizia del capitale;
7) indebita restituzione dei conferimenti;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
11)indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
12)illecita influenza sull’assemblea;
13) aggiotaggio;
3 L’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari ed anche nota come “Legge sul risparmio”) ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti
dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all’art. 173-bis, abrogando, al contempo, l’art. 2623 c.c.
La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell’illecito di falso in prospetto dal
novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell’ente.
Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato,
sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF,
il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell’insorgenza della responsabilità dell’ente.
4 L’articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l’articolo 2625, primo comma, del codice civile
escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l’impedimento da parte degli amministratori;
l’impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall’art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che “1. I
componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di
cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a 75.000 euro e dell’arresto fino
a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si
procede d’ufficio”.
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14) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
16) corruzione tra privati;
17)istigazione alla corruzione tra privati;
18)false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.
Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione si segnala che l’art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato
l’articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l’art. 27, che prevede la fattispecie
di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”; la
nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto
disciplina altresì l’ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico.
Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con
la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei
responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01
in quanto questo richiama espressamente l’art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente
abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del
D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l’art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso
all’art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità
nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia
sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.
d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE
DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)
e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25
QUATER.1)
f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES):
1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
2) prostituzione minorile;
3) pornografia minorile;
4) detenzione o accesso di materiale pornografico;
5) pornografia virtuale;
6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
7) tratta di persone;
8) acquisto e alienazione di schiavi;
9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
10) adescamento di minorenni.
g) REATI DI ABUSO O COMUNCAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E
DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-SEXIES):
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1) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione
o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.
2) manipolazione del mercato.
h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME,
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)
i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)
5
j) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
(ART. 25-OCTIES1):
1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai
contanti;
2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi
dai contanti;
3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro,
di valore monetario o di valuta virtuale;
oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque
offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di
pagamento diversi dai contanti.
k) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):
1) associazione per delinquere;
2) associazione di tipo mafioso;
3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri;
4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria;
7) favoreggiamento personale.
5
Il D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis,
648-ter e 648-ter1 c.p. ha esteso le fattispecie di reato presupposto dei delitti citati anche ai delitti colposi e alle
contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
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Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora
il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni
e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
• sia commesso in più di uno Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
l) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):
1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche;
3) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri
mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche;
4) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
6) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
8) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e
altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici;
9) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi
o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico;
10)falsità relativamente a documenti informatici;
11)frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica;
12) omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati,
elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica
nazionale.
m) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25 –
NOVIES):
1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri
diritti connessi al suo esercizio.
n) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS.1):
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1) turbata libertà dell’industria e del commercio;
2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
3) frodi contro le industrie nazionali;
4) frode nell’esercizio del commercio;
5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale;
8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari.
o) DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (ART. 24 – TER):
1) associazione per delinquere (anche finalizzata alla riduzione o al
mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi
prelevati da persona vivente, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati
concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina e in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);
2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
3) scambio elettorale politico-mafioso;
4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.
p) DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 – DECIES):
1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria.
q) REATI AMBIENTALI (ART. 25 – UNDECIES):
1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette;
2) danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto;
3) inquinamento ambientale;
4) disastro ambientale;
5) delitti colposi contro l’ambiente;
6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
7) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo
mafioso e straniere in materia ambientale);
8) illeciti scarichi di acque reflue;
9) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
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10) violazioni in materia di bonifica dei siti;
11) violazioni in tema di comunicazione, tenuti registri obbligatori e formulari
ambientali;
12)traffico illecito di rifiuti;
13) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
14) superamento valori limite di emissione e di qualità dell’aria;
15) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie
animali e vegetali protette;
16) violazioni delle misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente;
17)inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.
r) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO
(ART. 25 – DUODECIES):
1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
s) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 – TERDECIES):
1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale
etnica e religiosa.
t) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O
DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI
VIETATI (ART. 25 – QUATERDECIES):
1) frode in competizioni sportive;
2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.
u) REATI TRIBUTARI (ART. 25 – QUINQUIESDECIES):
1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti;
2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
3) dichiarazione infedele nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea,
al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo
pari o superiore a dieci milioni di euro;
4) omessa dichiarazione nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea,
al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo
pari o superiore a dieci milioni di euro;
5) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
6) occultamento o distruzione di documenti contabili;
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7) indebita compensazione nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea,
al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo
pari o superiore a dieci milioni di euro;
8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
v) CONTRABBANDO (ART. 25 – SEXIESDECIES)6
:
1) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli
spazi doganali;
2) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
3) contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
4) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
5) contrabbando nelle zone extra-doganali;
6) contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
7) contrabbando nei depositi doganali;
8) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
9) contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
10) contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea;
11) altri casi di contrabbando;
12) circostanze aggravanti del contrabbando;
13) contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
14) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
15) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri.
16) contravvenzioni ex artt. dal 302 al 321 del Titolo VII Capo II del TULD (Testo
Unico della Legge Doganale).
w) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 – SEPTIESDECIES):
1) Furto di beni culturali;
2) Appropriazione indebita di beni culturali;
3) Ricettazione di beni culturali;
4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
6) Importazione illecita di beni culturali;
7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e
uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
9) Contraffazione di opere d’arte.
6 Per i suddetti reati (e contravvenzioni), le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs.231/01) quando
l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 10.000 ai sensi dell’art. 1 comma 4, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.8,
oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 D. Lgs. citato).
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x) RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART.25 – DUODEVICIES):
1) Riciclaggio di beni culturali;
2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
y) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART.23).
1.3 REATI COMMESSI ALL’ESTERO
Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in
relazione a reati – contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all’estero. La
Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di
sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare
facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001)
su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:
a) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato
all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
b) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10
c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- duodevicies
del D. Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art.
2 del D. Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p.,
la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia
prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
d) l’ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale
è stato commesso il fatto;
e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro
della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei
confronti dell’ente stesso.
1.4. LE SANZIONI PREVISTE
Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
1) sanzioni pecuniarie;
2) sanzioni interdittive;
3) confisca;
4) pubblicazione della sentenza.
1) Le sanzioni pecuniarie
Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso
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in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.
La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:
a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00
ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali
dell’ente).
In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84
(riducibili, ai sensi dell’art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.
Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:
a) della gravità del fatto;
b) del grado della responsabilità dell’ente;
c) dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire
la commissione di ulteriori illeciti.
2) Le sanzioni interdittive
Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la
reiterazione del reato.
In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l’attività svolta
dall’ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull’esercizio dell’attività medesima.
Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli
eventualmente già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Nell’ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.
La durata dell’interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un
massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità
dell’interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:
a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
b) in caso di profitto di rilevante entità;
c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.
Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività dell’ente (in luogo dell’irrogazione
della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell’art. 15 del D.
Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
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a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui
interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni
e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni
sull’occupazione;
c) l’attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di
imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della
sanzione sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via
temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la
prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della
procedura di amministrazione straordinaria.
Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano
quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono
le seguenti condizioni (ex art. 17 del D.Lgs. 231/01):
• l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
• l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
• quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti
di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decretolegge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno
determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei
a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si
considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando
nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale
sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di
modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità
dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza
sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici
lesi dagli illeciti commessi;
• l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
3) La confisca
È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna
(art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell’Autorità Giudiziaria, del prezzo
o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita
al danneggiato.
Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza
di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall’art. 6 comma 5 che prevede la confisca